NOVITA' IPERAMMORTAMENTO CANCELLAZIONE REQUISITO UE PER I BENI
Nuovo iperammortamento 2026–2028: cosa cambia
Dal 1° gennaio 2026 torna l’iperammortamento per gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028, ma il beneficio non è più automatico: le imprese dovranno rispettare specifiche procedure e comunicazioni per accedere alle super deduzioni in dichiarazione dei redditi.
Chi può beneficiare dell’iperammortamento
L’agevolazione spetta alle imprese di ogni tipo e dimensione, purché:
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siano in normale attività;
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risultino in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
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siano in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Gli investimenti devono essere realizzati in strutture produttive ubicate sul territorio italiano.
Investimenti agevolati
Rientrano nell’iperammortamento:
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beni materiali e immateriali 4.0 compresi negli allegati IV e V alla legge 199/2025, interconnessi al sistema di gestione della produzione;
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beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, con riferimento al solare solo se dotati di moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del Dl 181/2023.
Gli investimenti vanno effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e devono riguardare beni prodotti nella Ue o in Paesi dello Spazio economico europeo, requisito che potrebbe essere eliminato secondo le anticipazioni fornite dal Mef.
Misura della maggiorazione
L’iperammortamento prevede una maggiorazione del costo deducibile così strutturata:
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180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
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50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.
Gli scaglioni e il tetto di 20 milioni sono da intendersi, secondo le precedenti interpretazioni ministeriali, su base annuale.
La deduzione maggiorata si calcola applicando le aliquote fiscali di ammortamento del Dm 31 dicembre 1988, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene.
Modalità operative e adempimenti
Per accedere all’iperammortamento 2026 è richiesta una triplice comunicazione al GSE, secondo lo schema già adottato per i crediti di imposta “Transizione 5.0”.
In aggiunta, occorre:
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una perizia tecnica che attesti la conformità dei beni agli allegati alla legge 199/2025;
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una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale.
Nel calcolo dell’acconto Ires o Irpef (metodo previsionale) per il 2026 non si può considerare il minor imponibile potenzialmente generato dalle deduzioni maggiorate.
Se, durante il periodo di ammortamento, i beni agevolati vengono ceduti o delocalizzati all’estero, le quote residue non sono più deducibili, a meno che non si realizzi contestualmente un nuovo investimento in beni materiali strumentali con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il costo del nuovo investimento è inferiore a quello del bene ceduto, la fruizione del beneficio prosegue entro il limite del costo del nuovo bene.
Cumulabilità e limitazioni
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee sugli stessi costi, a condizione che:
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non siano coperte le medesime quote di costo dei singoli investimenti;
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non si superi l’ammontare complessivo del costo sostenuto.
L’agevolazione non spetta per i beni che hanno già beneficiato dei crediti d’imposta previsti dal comma 446 della legge 207/2024.

