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NOVITA' IPERAMMORTAMENTO CANCELLAZIONE REQUISITO UE PER I BENI

Nuovo iperammortamento 2026–2028: cosa cambia

Dal 1° gennaio 2026 torna l’iperammortamento per gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028, ma il beneficio non è più automatico: le imprese dovranno rispettare specifiche procedure e comunicazioni per accedere alle super deduzioni in dichiarazione dei redditi.​

Chi può beneficiare dell’iperammortamento

L’agevolazione spetta alle imprese di ogni tipo e dimensione, purché:​

  • siano in normale attività;​

  • risultino in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;​

  • siano in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.​

Gli investimenti devono essere realizzati in strutture produttive ubicate sul territorio italiano.​

Investimenti agevolati

Rientrano nell’iperammortamento:​

  • beni materiali e immateriali 4.0 compresi negli allegati IV e V alla legge 199/2025, interconnessi al sistema di gestione della produzione;​

  • beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, con riferimento al solare solo se dotati di moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del Dl 181/2023.​

Gli investimenti vanno effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e devono riguardare beni prodotti nella Ue o in Paesi dello Spazio economico europeo, requisito che potrebbe essere eliminato secondo le anticipazioni fornite dal Mef.​

Misura della maggiorazione

L’iperammortamento prevede una maggiorazione del costo deducibile così strutturata:​

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;​

  • 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;​

  • 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.​

Gli scaglioni e il tetto di 20 milioni sono da intendersi, secondo le precedenti interpretazioni ministeriali, su base annuale.​
La deduzione maggiorata si calcola applicando le aliquote fiscali di ammortamento del Dm 31 dicembre 1988, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene.​

Modalità operative e adempimenti

Per accedere all’iperammortamento 2026 è richiesta una triplice comunicazione al GSE, secondo lo schema già adottato per i crediti di imposta “Transizione 5.0”.​
In aggiunta, occorre:​

  • una perizia tecnica che attesti la conformità dei beni agli allegati alla legge 199/2025;​

  • una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale.​

Nel calcolo dell’acconto Ires o Irpef (metodo previsionale) per il 2026 non si può considerare il minor imponibile potenzialmente generato dalle deduzioni maggiorate.​

Se, durante il periodo di ammortamento, i beni agevolati vengono ceduti o delocalizzati all’estero, le quote residue non sono più deducibili, a meno che non si realizzi contestualmente un nuovo investimento in beni materiali strumentali con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.​
Se il costo del nuovo investimento è inferiore a quello del bene ceduto, la fruizione del beneficio prosegue entro il limite del costo del nuovo bene.​

Cumulabilità e limitazioni

L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee sugli stessi costi, a condizione che:​

  • non siano coperte le medesime quote di costo dei singoli investimenti;​

  • non si superi l’ammontare complessivo del costo sostenuto.​

L’agevolazione non spetta per i beni che hanno già beneficiato dei crediti d’imposta previsti dal comma 446 della legge 207/2024.​